D.Lgs. 231/01
Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto una forma di responsabilità amministrativa degli enti (intesi come società, associazioni e consorzi, ecc.) derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione, di alcuni reati da parte di "Soggetti Apicali" (riconducibile a una persone che rivestono compiti di controllo, rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente) o dei "Sottoposti" (riconducibile a persone sottoposte alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale).
Tali reati devono essere stati tentati o commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso ente, infatti la responsabilità della società non sussiste nel caso in cui i sopraccitati soggetti, abbiano agito con finalità di interesse personale o di terzi.
In caso contrario la società deve provare la sua estraneità ai fatti dimostrando:
- di aver progettato ed attuato un "Modello di Organizzazione e Gestione" atto a prevenire comportamenti illeciti da parte dei propri dipendenti, siano essi soggetti "apicali" o "sottoposti";
- di avere costituito un "organismo" (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo a cui l’ente ha affidato la vigilanza circa l’effettiva attuazione e la funzionalità del sopracitato "modello";
- che i soggetti che hanno commesso il reato hanno eluso in maniera fraudolenta i protocolli espressi nel modello;
- che non ci sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.
L’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione è da considerarsi un valore, oltre che per l’ente stesso anche per tutti i suoi portatori di interesse (clienti, fornitori, soci, ecc.).
L'Organismo di Vigilanza può essere contattato per qualsiasi segnalazione o chiarimento all'indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@chiantibanca.it