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Reclami, Ricorsi e Mediazione
ChiantiBanca si pone come obiettivo quello di arrivare alla massima soddisfazione della propria clientela e all'ascolto delle sue esigenze.
Per qualunque problema vi invitiamo, innanzitutto, a contattare il personale delle nostre Filiali, che sono a vostra completa disposizione per fornire chiarimenti e per concordare una soluzione soddisfacente.
Nel caso in cui non vi riteneste soddisfatti potrete inoltrare un formale reclamo alla Banca, da presentare sia in forma libera, sia utilizzando il seguente modulo:
La lettera di reclamo deve essere inviata all’Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale posta in San Casciano in Val di Pesa, Piazza Arti e Mestieri 1 – 50026 (FI), oppure all’indirizzo e-mail ufficioreclami@chiantibanca.it
Le forme possibili di inoltro del reclamo sono le seguenti:
- Consegna a mano presso le filiali ChiantiBanca;
- Invio tramite posta ordinaria;
- Invio tramite posta elettronica all’indirizzo suddetto;
- Invio tramite posta certificata al seguente indirizzo: direzione@abi08673.legalmail.it
La Banca risponderà ai reclami entro il termine di 60 giorni se relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari (come, ad esempio, conti correnti, muti, ecc.) e a servizi di investimento (come, ad esempio, gli strumenti finanziari).
Il termine di risposta è ridotto a 15 giorni lavorativi se il reclamo ha ad oggetto servizi di pagamento PSD2 (come, ad esempio, bonifici, addebiti Sepa Direct Debit, addebiti su carte di debito e carte di credito). Con riferimento a tali servizi, se, in situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro i 15 giorni lavorativi, invia una risposta interlocutoria, indicando le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per il riscontro definitivo non supera i 35 giorni lavorativi.
Per i reclami in materia assicurativa il termine di risposta è di 45 giorni.
In ogni caso resta impregiudicato il diritto del Cliente che non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti, di rivolgersi all’Autorità giudiziaria e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
In particolare, il Cliente può rivolgersi:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie inerenti operazioni e servizi bancari;
- all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per le controversie inerenti servizi e attività d’investimento;
- all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni per le controversie inerenti l’intermediazione assicurativa
Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, occorre attivare, quale condizione di procedibilità, un procedimento di mediazione – finalizzato al tentativo di trovare un accordo – ricorrendo, ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:
- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR secondo le modalità indicate sul sito www.conciliatorebancario.it
REGOLAMENTO CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO
- ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.
Il ricorso o all’ABF o all’ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
Ai sensi della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, si riporta il rendiconto dei reclami pervenuti a questa Banca nel corso dell'anno precedente, in merito ai prodotti e servizi offerti.